Polizze Professionali

POLIZZA RC AMMANCHI DI CASSA + PROFESSIONALE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

 • La polizza è destinata a tutti i lavoratori ai quali viene applicato dal datore di lavoro il CCNL ABI o Federcasse.

• Estensione della copertura ai danni non Patrimoniali (cioè danno morale, biologico, esistenziale).

 • Danni Patrimoniali derivanti della violazione della normativa Privacy fino ad un massimale di 150.000,00 euro.

• Retroattività 10 anni (garanzia gratuita).
• Copertura del servizio bancomat, bancomat evoluti, casse assistite, cassa virtuale in remoto, etc…
• Differenze derivanti dal movimento di denaro per il carico/scarico bancomat, bancomat evoluto e cassa self assistita. Questo rischio è coperto anche dalla sola sottoscrizione dalla polizza RC   Professionale. Il massimale è di 6.000,00 euro per sinistro e per anno (quello base per la polizza RC ammanchi di Cassa).
• Copertura della rivalsa da parte del datore di lavoro nei confronti dell’assicurato per danni patrimoniali rivenienti da sanzioni: per tardiva segnalazione banconote false e negoziazione di assegni         sprovvisti della clausola “Non trasferibile”, fino ad un massimale di 15.000,00 euro per sinistro ed anno assicurativo.
• Pagamento sinistri R.C. Cassieri: 15 gg dal ricevimento della documentazione completa.

  La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, per sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall’assicurato nell’espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

 RC Ammanchi di Cassa

La polizza copre l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a rifondere relativamente a deficienze e/o ammanchi di cassa per contanti o valori conseguenti a negligenze od errori involontariamente commessi nell'esercizio della sua attività professionale di "Cassiere, e/o Ufficiale di Riscossione", riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti. La polizza copre anche le DIFFERENZE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO BANCOMAT.

 RC Professionale

La polizza copre gli assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge e di contratto, a fronte di perdite patrimoniali e non patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l’Istituto di appartenenza, in relazione all’espletamento ed all’adempimento di compiti di ufficio o di incarichi a loro affidati e svolti in qualità di dipendenti.

 

L’assicurazione opera anche nel caso in cui l’Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno al Terzo, si rivalga sul Dipendente.
 È altresì confermato che il premio assicurativo ricomprende anche la copertura dell’attività lavorativa svolta nei settori: Estero, Titoli e Assicurativo.
  L’ESTENSIONE PER L’ATTIVITÀ ASSICURATIVA È EFFICACE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE/DIPENDENTE CHE SIA IN REGOLA CON LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PREVISTA DA LEGGI E REGOLAMENTI.
 La polizza RC Professionale copre l’assicurato anche per il danno non patrimoniale. L’art. 2059 c.c. prevede la cd. responsabilità non patrimoniale (danni biologici, morali, reputazionali, etc.) che sempre più spesso vengono reclamati, anche ai colleghi, da una clientela che tende a coinvolgere nei propri ricorsi in giudizio banca e bancario: si tratta di un’integrazione di prestazioni che non troverebbe  attualmente riscontro negli strumenti proposti dalle altre OO.SS. della categoria.
 Per le spese legali la nostra RC Professionale prevede che: “La Compagnia assume sino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, per sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall’assicurato nell’espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso”.
 Questa frase dimostra, in modo inequivocabile, la ristrettezza della tutela legale che la RC Professionale garantisce: è quindi fondamentale che, a fronte dei rischi reali che il collega corre, la limitatezza della copertura legale garantita dalla RC Professionale sia ben chiara al medesimo.
 A conferma di quanto sopra, l’art. 1917 del Codice Civile norma l’assicurazione della responsabilità civile prevedendo, al suo terzo comma, che “Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso
 che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”.
 La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che l’art. 1917 c.c., comma 3 riguarda soltanto le spese direttamente sostenute dall’assicurato per resistere alla pretesa del terzo ovvero quelle che l’assicuratore direttamente assume su di sé quale gestore della lite.
  

È CONSEGUENTEMENTE INDISPENSABILE CHE L’ISCRITTO COINVOLTO NEL SINISTRO NON SI RENDA DISPONIBILE A PAGARE IL PRESUNTO DANNO PATRIMONIALE IMPUTATOGLI DALL’AZIENDA O DAL TERZO, COINVOLGENDO IMMEDIATAMENTE IL SINDACATO NELLA VICENDA PER TUTTE LE NECESSARIE VALUTAZIONI/AZIONI DEL CASO, IN PRIMIS L’IMMEDIATA DENUNCIA DEL SINISTRO TRAMITE AON.

 

RC PROFESSIONALE LAVORATORI TEMPO DETERMINATO

Come sopra, Questa specifica polizza è destinata a tutti i lavoratori A TEMPO DETERMINATO ai quali viene applicato dal datore di lavoro il CCNL ABI o Federcasse.